(massima n. 1)
Il gip distrettuale, competente, a norma dell'art. 328, comma 1 bis, c.p.p., in quanto procede per taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis, stesso codice, ed altri reati attratti per connessione nella sua competenza specifica, legittimamente emette una ordinanza applicativa di misura cautelare personale soltanto per i reati connessi, ove per i reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis, fino a quel momento non sia stato conseguito un quadro indiziario di gravitą corrispondente a quella richiesta dall'art. 273 del codice di rito. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto analoga, e dunque legittima, la situazione in cui il giudice distrettuale abbia emesso l'ordinanza cautelare priva della contestazione della aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 151 del 1991 - per essere stato il reato commesso avvalendosi, delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. - evidentemente per carenza dei relativi gravi indizi, ma l'aggravante stessa risulti inclusa nella notizia di reato, cosģ qualificando la natura delle indagini in corso, comprovata dal titolo di iscrizione del delitto nell'apposito registro).