(massima n. 1)
In tema di sentenza contumaciale, la parte non può manifestare a mezzo di telegramma o telefax con firma non autenticata la sua volontà di impugnare, in quanto detti mezzi garantiscono la ricezione dell'atto ma non la sua provenienza, né la sua autenticità. Invero la norma che regola le formalità da seguirsi per il conferimento al difensore del mandato per proporre impugnazione da parte dell'imputato contumace (art. 571 c.p.p.), esige che sia riconoscibile la provenienza della manifestazione di volontà del soggetto che è l'unico interessato. (Fattispecie in cui il difensore che ha proposto appello aveva ricevuto mandato dall'interessato con semplice fax).