(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 29 D.L.vo 272/89, che prevede che non si faccia luogo al pagamento delle spese processuali in caso di «sentenza di condanna» dell'imputato minorenne al momento del fatto, ha carattere eccezionale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 535 c.p.p., che appunto prevede quell'effetto naturale della sentenza di condanna, e non a quella parimenti generale contenuta nell'art. 616 c.p.p. per i giudizi di cassazione, nei quali pertanto si fa luogo alla condanna.