(massima n. 1)
Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, decimo comma, c.p.p., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere. (Fattispecie in tema di inosservanza del termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p.).