(massima n. 1)
L'estensione del fallimento della societā di persone al socio illimitatamente responsabile č funzionalmente ed inderogabilmente devoluta al tribunale che ha dichiarato il fallimento della societā medesima ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare. Tale competenza sussiste anche per il fallimento degli altri soci della societā giā dichiarata fallita.