(massima n. 1)
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la nozione di Ģelusioneģ di cui all'art. 388, comma secondo, c.p., ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto. In particolare, se si tratta di obbligo di fare, l'elusione si puō realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che se il conseguimento del risultato non dipende direttamente dal comportamento dell'obbligato, la mera inerzia di quest'ultimo non č di per sé atta a realizzare alcuna elusione, occorrendo, per questo, una condotta ulteriormente posta in essere. (Fattispecie in cui č stata esclusa l'integrazione della condotta elusiva nella mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale con cui si ordinava la chiusura di due esalatori di fumi di combustione, essendosi rilevato che a tale risultato si sarebbe potuto pervenire legalmente anche senza la collaborazione dell'obbligato).