(massima n. 2)
Il cosiddetto «travisamento dei fatti», escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (che limita la configurabilitą del detto vizio al solo caso della «mancanza» o della «manifesta illogicitą» della motivazione stessa, rilevabile dal «testo del provvedimento impugnato»), non č deducibile, in sede di legittimitą, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606, comma 1, c.p.p., atteso il carattere di specificitą della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda.