(massima n. 1)
Il tentativo di incendio č configurabile solo nel caso previsto dal primo comma dell'art. 423 c.p., e non nel caso di incendio di cosa propria, nel quale l'esclusione del tentativo č giustificata dalla circostanza che, diversamente, si anticiperebbe irrazionalmente la soglia di punibilitā, reprimendo il pericolo di un pericolo. (Fattispecie, nella quale č stato ritenuto configurabile il tentativo, sul rilievo che il fuoco era stato appiccato nell'ingresso comune di un complesso condominiale, nel quale erano situate sia l'abitazione dell'autore del fatto, sia quella della moglie separata).