(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 648 bis c.p. («riciclaggio»), pur consumandosi già nel momento in cui venga compiuta una singola operazione, fra quelle indicate nella norma incriminatrice, idonea ad ostacolare l'identificazione del bene proveniente da delitto, può tuttavia continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni dirette allo stesso fine, fra le quali può essere ricompresa anche quella consistente nel materiale «trasferimento» del bene anzidetto (quando esso sia costituito da una cosa mobile) da un luogo all'altro, ove da un tale trasferimento possa derivare la definitiva sottrazione della res alla identificazione ed al rintraccio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che erroneamente fosse stata esclusa, da parte del giudice di merito, la configurabilità del reato a carico di un nord africano che era stato sorpreso in Italia a bordo di un autovettura rubata in Francia, munita di documenti e dati di immatricolazione falsi o alterati; autovettura presumibilmente destinata al mercato dell'Africa settentrionale).