(massima n. 2)
Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, non deve essere motivato in relazione all'esistenza del reato, ma alla sua astratta configurabilità e alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire, e deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato. Perciò, in una ipotesi di sequestro documentale, non è sufficiente, nel motivare la convalida del sequestro, il generico riferimento alla possibile rilevanza della documentazione acquisita qual prova dei rapporti tra l'indagato ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano