(massima n. 1)
In materia di concussione non è possibile una tipizzazione delle condotte concussive, potendosi manifestare sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale che quella di soccombenza del privato attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito. Risponde perciò di concussione il ministro che utilizzi abitualmente l'aereo privato di un imprenditore che abbia in corso rapporti di affari con il ministero rappresentato dal primo e, soprattutto, che abbia l'aspettativa di ulteriori commesse, quando dalle modalità dei fatti emerga la soggiacenza dell'imprenditore alle pretese del ministro.