(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, affinché l'assicuratore, in caso di rivalsa nei confronti dell'assicurato, possa giovarsi della disposizione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1990 n. 990, che, nella formulazione originaria, prevede l'inserimento di diritto nei relativi contratti delle «Tariffe dei premi» emesse dal CIP, e possa quindi invocare l'art. 2 della Tariffa di cui al provvedimento n. 10 del 1986 del CIP (pubblicato in G.U. 28 febbraio 1986 n. 49) il quale stabilisce che l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è necessaria la prova da fornirsi dall'assicuratore della data di stipulazione del contratto, atteso che la menzionata inserzione automatica della tariffa, a norma del cit. art. 11 della legge n. 990, decorre dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP in Gazzetta Ufficiale e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, integrando peraltro quella della data di stipulazione una questione inammissibile in sede di legittimità siccome nuova e comportante accertamenti di fatto non compiuti in sede di merito.