(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, la sanzione di inutilizzabilità, stante la regola della tassatività, non può essere allargata sino a comprendere l'inosservanza dell'art. 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non espressamente richiamate dall'art. 271 dello stesso codice. Ne consegue che la predetta sanzione non può trovare applicazione nei casi in cui il P.M. non abbia allegato alla richiesta di misura cautelare i verbali delle operazioni di intercettazione e le registrazioni delle conversazioni nella loro integralità, essendo sufficiente la presentazione di trascrizioni sommarie e di semplici riferimenti riassuntivi, previsti, del resto, dall'art. 268, comma secondo, c.p.p.