(massima n. 1)
L'art. 677 c.p.p. determina la competenza per territorio del tribunale e del magistrato di sorveglianza sulla base di due criteri, l'uno temporale, costituito dal momento in cui viene avanzata la richiesta o la proposta, ovvero č d'ufficio iniziato il procedimento, e uno territoriale, costituito dal luogo di residenza o di domicilio dell'interessato che si trova in stato di libertā, ovvero dal luogo in cui č situato l'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato č detenuto o internato, a nulla rilevando la circostanza che la causa che ha dato luogo alla richiesta, alla proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento si sia verificata nella giurisdizione di un tribunale diverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati. (Fattispecie relativa alla revoca della detenzione domiciliare avente luogo in Ravenna di condannato, per effetto del superamento della pena residua minima da espiare a seguito della revoca dello speciale programma di protezione di cui all'art. 13 ter del decreto legge n. 8 del 1991; in relazione ad essa il tribunale di sorveglianza di Bologna luogo nel quale si era iniziato di ufficio il procedimento di revoca della misura alternativa aveva declinato la competenza in favore del tribunale di sorveglianza di Roma, assumendo che le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare si erano verificate in quest'ultima cittā. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna).