(massima n. 1)
In base al principio sancito dall'art. 568, comma 2, c.p.p., in virtł del quale, quando le sentenze non siano altrimenti impugnabili sono soggette a ricorso per cassazione, č ammissibile tale ricorso avverso la sentenza del Gip il quale, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., abbia pronunciato sentenza de plano di non luogo a procedere, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., anziché al termine dell'udienza preliminare.