(massima n. 1)
Per i provvedimenti in materia cautelare diversi da quelli genetici e soggetti, come tali ad appello ex art. 310 c.p.p., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle doglianze che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; e ciò in forza del carattere devolutivo dell'appello, che altrimenti ne risulterebbe vanificato. (Fattispecie di imputato scarcerato per decorrenza termini al quale è stato imposto l'obbligo di firma e ripristinata, successivamente, la custodia cautelare in carcere).