(massima n. 1)
L'autenticazione di firma è atto tipico del notaio o altro P.U., disciplinato dall'art. 2703 c.c., quale sostitutivo del suo riconoscimento da parte dell'autore. Essa, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. citato, consiste nella attestazione da parte del P.U. che la sottoscrizione di un atto è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente. Compie perciò falso ideologico punibile a norma dell'art. 479 c.p. il notaio che, ricevendo l'atto per cui è richiesta l'autenticazione della firma, attesti contrariamente al vero che la firma è stata apposta in sua presenza, da persona della cui identità si è fatto certo. Solo la falsità in attestazione atipica, e cioè non consistente nell'attestazione di cui all'art. 2703 c.c., potrebbe integrare la più lieve ipotesi prevista dall'art. 480 c.p., relativa solo alla provenienza della sottoscrizione.