(massima n. 1)
Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) — introdotte con l'art. 139 della L. 24 novembre 1981 n. 689 — non è applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 c.p., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciò anche con riferimento all'art. 5 della L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non può superare il limite massimo di anni due.