(massima n. 1)
La malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione dell'imputabilitā č solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente; di conseguenza deve ritenersi sussistente la capacitā di intendere e di volere in un soggetto affetto solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalitā.