(massima n. 1)
Il ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolaritą procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullitą o inutilizzabilitą. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta, tra l'altro, violazione di legge perché si assumeva che il giudice di merito aveva fatto ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, rinnovando l'incarico peritale quando l'acquisizione delle prove non era neppure iniziata).