(massima n. 1)
La legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) ha abrogato, tra gli altri, l'art. 530 c.p. (Corruzione di minorenni), introducendo nuove disposizioni e, in particolare, l'art. 609 quinquies, alla stregua del quale la condotta del soggetto attivo del reato deve materializzarsi nel compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici «al fine di farla assistere». Si č in tal modo operato un intervento che presuppone, ai fini del delitto in questione, il dolo specifico: si esige che oltre alla coscienza e volontą del fatto materiale il soggetto agisca per un fine particolare che č, per l'appunto, previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dolo specifico risultava chiaramente dalle modalitą e dalla qualitą dei fatti ascritti all'imputato, il quale, al fine di far assistere il minore agli atti sessuali compiuti sulle persone di altri minori, non aveva mancato di mostrargli riviste e fotografie pornografiche, sollecitando in tal guisa l'attenzione e la presenza dello stesso).