(massima n. 1)
A norma dell'art. 571, terzo comma, c.p.p., il difensore dell'imputato può proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente; il mandato deve essere specifico, nel senso che deve indicare il provvedimento impugnato, e ciò perché si è inteso dal legislatore garantire all'imputato contumace la facoltà di effettuare una scelta diretta, libera e consapevole in ordine allo specifico esercizio del diritto d'impugnazione, scelta che ben può essere effettuata nelle forme previste per la nomina del difensore di fiducia, ancora prima della pronuncia del provvedimento da impugnare, purché da tale dichiarazione di nomina emerga, in modo chiaro ed univoco, la volontà d'impugnare anche la sentenza contumaciale.