(massima n. 1)
Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2, c.p. deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva «gravitą» dell'infermitą fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittivitą della restrizione della libertą, ad un «trattamento contrario al senso di umanitą» e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell'ordinamento, nulla rilevando, per converso, l'eventuale compatibilitą dello stato patologico con la permanenza in carcere, sotto il profilo della possibilitą di apprestamento, anche in costanza dello stato di detenzione, delle opportune terapie.