(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento non è configurabile l'esimente di cui all'art. 378 c.p. (autofavoreggiamento) allorché il giudice di merito accerti, con motivazione congrua e convincente, che l'imputato — ben conscio delle circostanze del fatto e delle sue implicazioni sul piano penale — abbia agito al fine esclusivo di favorire il terzo responsabile del reato.