(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in caso di inabilità temporanea o di inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977 n. 39, disciplina al primo e al secondo comma in via esclusiva la misura del risarcimento spettante al danneggiato, che è titolare di reddito di lavoro dipendente o autonomo, mentre al terzo comma (con la previsione che il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere comunque inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale) fa riferimento all'eventualità che il danneggiato non sia titolare di alcun reddito di lavoro, o sia titolare di un reddito di lavoro attualmente negativo per particolari contingenze o - anche se positivo - con caratteristiche tali (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiori alle capacità professionali del lavoratore) da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro.