(massima n. 1)
Con riguardo a pretesa creditoria (nella specie, corrispettivi maturati nel corso di un rapporto di agenzia) nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si verifica una situazione di improponibilità o, se proposta, d'improseguibilità della domanda, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura. Ne deriva che, qualora il giudice investito di tale pretesa dichiari, per l'indicato motivo, l'inammissibilità della domanda, la relativa pronuncia attinente al merito — e non alla competenza — non è enunciativa di un difetto temporaneo di giurisdizione — trattandosi di semplice differimento dell'esercizio del potere giurisdizionale —, con la conseguenza che, avverso la stessa, sono inammissibili sia il regolamento di competenza, sia quello preventivo di giurisdizione.