(massima n. 1)
Allorché il ricorso per cassazione venga depositato in cancelleria mediante presentazione da parte di un incaricato (che può anche essere un avvocato) non occorre l'autenticazione della sottoscrizione. Ne consegue che è del tutto irrilevante l'eventuale presenza di un'autenticazione della sottoscrizione, così come la mancata iscrizione dell'autenticazione nell'albo speciale di cui all'art. 613, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in tema di ricorso del condannato nel procedimento di sorveglianza).