(massima n. 1)
Č atto abnorme, contro il quale puō pertanto proporsi ricorso per cassazione, il rigetto da parte del Gip di una richiesta di archiviazione formulata dal P.M., motivato con riferimento alla mancanza di qualsivoglia notizia di reato, e seguito dalla restituzione degli atti al P.M. Tale provvedimento si pone infatti in radicale contrasto con l'intero sistema processuale, che pone, nell'art. 405, comma primo, c.p.p., la richiesta di archiviazione in alternativa esclusiva all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.; che contempla, inoltre, nell'art. 411 del medesimo codice, l'applicabilitā dell'istituto anche quando Ģil fatto non č previsto dalla legge come reatoģ; e che č in generale ispirato al principio del controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale.