(massima n. 1)
La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo concesso per la redazione della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), deve essere disposta dal giudice di primo grado, che può farlo anche dopo la pronuncia della sentenza, purché non siano scaduti i termini di fase, ma incide sulla fase del primo grado e non su quella del giudizio d'appello per il quale i termini massimi di custodia cautelare decorrono dal giorno della pronuncia della sentenza di primo grado e non dal novantesimo giorno successivo a questo.