(massima n. 1)
In tema di responsabilitą del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non determina il venir meno di ogni responsabilitą del sub-appaltatore che dovrą rispondere dei danni riportati dai propri dipendenti (che l'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata considera a tutti gli effetti dipendenti dell'imprenditore che effettivamente ha utilizzato le loro prestazioni) tenendo conto dei termini concreti dell'accordo raggiunto tra appaltante e sub-appaltatore e la sua responsabilitą concorre con quella del primo.