(massima n. 1)
Allorché venga in rilievo l'applicazione di disposizioni di trattato internazionale che disciplinano rapporti giurisdizionali con autoritą straniere in materia penale - prevalenti, in forza dell'art. 696, c.p.p., sulle norme interne - l'eventuale questione di legittimitą costituzionale di esse va proposta denunciando le norme della legge di ratifica e di esecuzione del trattato, e non quelle del trattato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale della L. n. 300 del 1963, di ratifica della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, i cui artt. 8 e 9, consentendo, in deroga all'art. 705 c.p.p., l'estradizione anche della persona sottoposta a procedimento penale in Italia per lo stesso fatto per il quale essa č richiesta, sarebbero in contrasto, rispettivamente, con gli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 112 Cost., in quanto: a) la persona estradata all'estero in corso di processo penale pendente in Italia contro di lui non potrebbe pił difendersi dinanzi al giudice italiano il quale, a fronte di giudicato straniero per lo stesso fatto, dovrebbe comunque dichiarare il non luogo a procedere (ne bis in idem internazionale); b) la decisione assolutamente discrezionale dell'autoritą politico-amministrativa sulla concessione, o non concessione, dell'estradizione di persona, sottoposta in Italia a processo penale per lo stesso fatto per il quale l'estradizione č richiesta, la sottrarrebbe al giudice naturale precostituito per legge; c) per le ragioni esposte verrebbe frustrato, in virtł di un atto politico-amministrativo, il principio costituzionalmente stabilito, dell'irretrattabilitą dell'azione penale).