(massima n. 1)
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, č requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontā, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, giā nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilitā in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilitā, che solo la firma puō dare, a uno dei soggetti legittimati. (Fattispecie relativa ad atto di appello ex art. 310 c.p.p., proposto dai difensori dell'indagato a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era affermata la necessitā della sottoscrizione solo per le parti private).