(massima n. 1)
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1993 va esclusa la sussistenza di qualsiasi limite all'esercizio del potere discrezionale del giudice del dibattimento di assumere nuove prove di ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: ciņ in forza del principio secondo cui «fine primario ed ineludibile del processo penale non puņ che rimanere quello della ricerca della veritą» e tenuto conto che «ad un ordinamento improntato al principio di legalitą non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione».