(massima n. 1)
Il principio secondo cui il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca delle misure cautelari personali non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1 e 311, comma 2, c.p.p., si applica anche alle misure cautelari reali. Ne consegue l'ammissibilitą dell'appello (art. 322 bis c.p.p.) proposto contro il diniego di revoca del sequestro, anche nel caso in cui non sia stato proposto il riesame previsto dall'art. 322 c.p.p.