(massima n. 1)
L'art. 473 c.p. sanziona la contraffazione o l'alterazione dei marchi dei prodotti industriali, mentre l'art. 9, secondo comma della L. 10 aprile 1954, n. 125 (riguardante la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi) punisce l'uso di marchi contraffatti. Conseguentemente, non puņ configurarsi l'assorbimento della seconda figura criminosa nella prima, qualificata inoltre dal dolo specifico, ma il concorso tra le stesse. (Fattispecie relativa all'uso della denominazione d'origine «Castelmagno», alterata «Castelmanh», su carte di commercio, involucri di prodotti lattiero-caseari e mezzi pubblicitari).