(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 56, comma primo, della L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), secondo la quale i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, si applica anche nel caso in cui la dichiarazione di fallimento segua senza soluzione di continuità alla cessazione della procedura di amministrazione controllata, alla quale l'imprenditore sia stato precedentemente ammesso, sempre che le contrapposte posizioni di debito—credito, compensabili per effetto della predetta norma, siano sorte e coesistano anteriormente all'inizio dell'amministrazione controllata.