(massima n. 1)
Qualora sia impugnato con la richiesta di riesame un provvedimento cautelare personale o reale privo di motivazione, fisica o concettuale, il giudice del riesame deve annullarlo, essendogli inibito, in tali ipotesi, fare ricorso al potere di confermarlo anche per, ragioni diverse da quelle indicate, il cui esercizio presuppone che comunque nel provvedimento siano state indicate le ragioni o i motivi che giustificano la sua adozione.