(massima n. 1)
L'art. 324, comma 1, c.p.p. fa decorrere il termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro dalla data di esecuzione dello stesso o dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro: la normativa ha cioè preso in considerazione non solo la conoscenza legale della misura, procurabile tramite i mezzi formali previsti, ma ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza di fatto degli effetti prodotti dal sequestro. Da ciò consegue che il giudice, in assenza dell'adempimento degli oneri formali contemplati dall'art. 293 c.p.p. per l'esecuzione del provvedimento, può utilizzare per far decorrere il termine per l'impugnazione anche ogni «diverso» dato utile sempreché idoneo con certezza a fissare il dies a quo, ma anche che l'interessato possa vincere la presunzione di conoscenza — formalmente prevista mediante le notificazioni — allegando elementi altrettanto certi che vanifichino di fatto i relativi effetti. In tale ottica, nell'ipotesi di assenza dell'attivazione di quel meccanismo volto a procurare la presunzione di conoscenza dell'esecuzione, non può essere dichiarata tardiva l'impugnazione dell'interessato assumendo che sia sempre a carico dello stesso allegare elementi utili a fissare la data in cui ha avuto conoscenza di fatto dell'esecuzione.