Cassazione penaleSez. IIIordinanza n. 3027del 21 ottobre 1995
(1 massima)
(massima n. 1)
Non costituisce violazione dell'art. 528 c.p. la esposizione e la messa in commercio di oggetti di forma fallica quando il contenuto palesemente ironico e canzonatorio degli oggetti stessi ne escluda il carattere di oscenitą.