(massima n. 2)
La sostituzione, disposta dal giudice delle indagini preliminari, della misura personale interdittiva della sospensione cautelare dall'ufficio con quella della custodia cautelare in carcere, ha la natura e gli effetti di primo provvedimento restrittivo della libertà personale, con la conseguenza che l'impugnazione proposta contro tale ordinanza, anche se viene indicata come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., deve essere qualificata, a norma dell'art. 568, comma quinto, stesso codice, come richiesta di riesame, per la quale vale la disposizione dell'art. 309, comma nono, c.p.p., secondo la quale il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati.