(massima n. 1)
In tema di pericolo di fuga di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p. il ricorso alla prova logica diviene decisivo quando ci si trovi in presenza di comportamenti che, sempre comunque richiesti dalla legge, e valutati congiuntamente con l'ausilio di massime di esperienza, facciano, secondo l'id quod plerumque accidit, ragionevolmente ritenere la sussistenza del pericolo che l'indagato sta per far perdere le sue tracce. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che il prelievo e l'occultamento di denaro da parte di un indagato di cui sia certa la condanna, prestandosi ad una serie alternativa di significazioni, non possa costituire presupposto di un giudizio prognostico positivo di fuga del predetto).