(massima n. 1)
La persona offesa, in quanto tale non rientra tra i soggetti che a norma dell'art. 257, comma 1, c.p.p., possano proporre istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro: essa pertanto non è destinataria dell'avviso dell'udienza previsto dall'art. 324 comma 6, c.p.p., richiamato dal suddetto art. 257 c.p.p. Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la norma richiamata faccia a sua volta riferimento all'art. 127 c.p.p., (il quale prevede l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio anche per «le altre persone interessate»): tale riferimento non può che operare limitatamente a quanto non formi oggetto di specifica disciplina posta dallo stesso art. 324 c.p.p., il quale, appunto al comma 6, non include la parte offesa nella pur esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto all'avviso in questione. D'altro canto, siffatta deroga si armonizza con la circostanza sopra evidenziata che la parte offesa non può proporre istanza di riesame né può avverso il provvedimento in tale sede emesso proporre ricorso per cassazione, così come risulta dall'art. 325 comma 1, c.p.p. (Fattispecie nella quale la p.o. ebbe a proporre ricorso avverso provvedimento in materia di sequestro preventivo emesso in sede di riesame deducendo violazione di norme processuali in quanto la relativa udienza era stata fissata e si era svolta senza che le fosse stato dato avviso della stessa. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando in particolare che detta parte non era facoltizzata allo stesso alla luce dell'art. 325 comma 1 c.p.p., e che essa non risultava titolare di alcuna situazione processuale violata a cui ricollegare siffatta legittimazione).