(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, l'illegalitą della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice comporta che la richiesta doveva essere rigettata in toto e che, in conseguenza, in sede di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza, non potendosi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 c.p.p. per applicare, d'ufficio, una misura della pena esulante dall'accordo intervenuto, in quanto l'imputato, di fronte ad essa, potrebbe non rinnovare la richiesta, ai sensi dell'art. 444 stesso codice, e optare per il rito ordinario. (Fattispecie relativa a detenzione a fine di commercio di fuochi pirotecnici senza licenza dell'autoritą, per la quale era stata inflitta la pena, inferiore al minimo edittale, di venti giorni di arresto e lire 50.000 di ammenda).