(massima n. 1)
Il pubblico ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1, stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324, c.p.p., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si era dedotta violazione dell'art. 321 c.p.p. sull'assunto che il P.M. non poteva senza adeguata motivazione riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il Gip della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).