(massima n. 1)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dalla sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione nel merito dal reato di falso giuramento, in quanto il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione in dipendenza della mancata impugnazione del pubblico ministero esplica, ai sensi dell'art. 2738, comma 2, c.c., effetto preclusivo dell'azione civile risarcitoria.