(massima n. 1)
Allorché la modifica peggiorativa della misura cautelare sia conseguenza non di un mutamento della situazione di fatto ricadente nella disciplina dell'art. 299, comma quarto, c.p.p., ma di una modificazione legislativa derivante dalla mancata conversione di un decreto legge da cui scaturivano effetti di favore, diviene imperativo, secondo la regola tempus regit actum, il vaglio della fattispecie alla stregua della ripristinata disciplina previgente. Né può essere utilmente richiamato il principio per il quale la nuova disciplina non si applica agli atti ed ai fatti compiuti sotto la vecchia disciplina, valendo esso solo se gli atti stessi hanno consumato sotto di essa tutti i loro effetti, mentre, se dagli atti suddetti sono derivati effetti giuridici e situazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma (costituita, nel caso di decadenza di un decreto legge, dall'anteriore disciplina, ripristinata ab origine), è quest'ultima che deve essere applicata. (Fattispecie in tema di mancata conversione del decreto legge 14 luglio 1994, n. 440 che, per il reato addebitato contemplava la misura degli arresti domiciliari).