(massima n. 1)
La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all'art. 68, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dą luogo alla ravvisabilitą del reato previsto dall'art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell'esercizio di attivitą imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalitą volta a rendere pił confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico.