(massima n. 1)
Il differimento dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 147, n. 2, c.p. può essere concesso solo in caso di infermità fisica del condannato tale da rendere incompatibile la sua presenza nella struttura carceraria per l'impossibilità di provvedere in tale ambiente alle cure necessarie; pertanto la previsione di un intervento chirurgico non urgente, da eseguirsi in centro altamente specializzato, non costituisce di per sè motivo valido per tale differimento in quanto l'intervento stesso potrà essere eseguito in centro clinico penitenziario od eventualmente in centro estraneo con l'autorizzazione di cui all'art. 11 dell'ordinamento penitenziario.