(massima n. 1)
Attesa la regola di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p. secondo cui le misure cautelari non possono essere disposte che su richiesta del P.M., deve ritenersi che, in caso di pluralitą di ordinanze applicative di dette misure, al fine di verificare se sia stato o meno violato il divieto della cosiddetta «contestazione a catena» (in relazione al disposto di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.), la data in rapporto alla quale occorre stabilire se fossero stati acquisiti o no (tenuto conto anche del tempo necessario alla loro elaborazione), gli elementi posti a base dell'ordinanza successiva non č quella di emanazione dell'ordinanza precedente, ma quella in cui era stata avanzata dal P.M. la relativa richiesta.