(massima n. 1)
Agli effetti previsti dall'art. 4, L. 26 febbraio 1977, n. 39 con riguardo al risarcimento del danno alle persone per inabilitā temporanea od invaliditā permanente, per reddito netto da attivitā professionale, dichiarato dal danneggiato ai fini Irpef, deve intendersi quello risultante dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al lordo dalle ritenute di acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale analiticamente specificati o, se per legge consentito, forfettariamente conteggiati senza che l'importo risultante da tale differenza possa essere ulteriormente decurtato dall'ammontare delle ritenute d'imposta dal professionista sofferte